Può essere sbagliata l’imputazione del tuo pagamento agli interessi da parte della banca: scopri quando.#contocorrente #aperturadicredito

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 3858/21; depositata il 15 febbraio)

«nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un’apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all’art. 1194 comma 2° cod. civ., trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico-giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell’affidamento; ne consegue che non può mai configurarsi un’imputazione ad interessi ex art. 1194 comma 2° cod. civ., non essendo questi immediatamente esigibili, ove l’annotazione di tali interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell’affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, avendo la successiva rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista».

la Corte chiarisce che l’annotazione nel conto è la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé. Conseguentemente, la rettifica del conto avrà sempre luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell’azione di nullità che abbia dichiarato l’illegittimità del titolo su cui è fondata l’annotazione sul conto.

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