IL TEMA DELICATO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE

Secondo Corte di Cassazione, III Sezione civile, sentenza 10 maggio 2016 n. 9383, non è ragionevole, in casi, analoghi, ritenere che una polizza assicuri contro i danni determinati da eventi atmosferici, fra i quali rientra anche la pioggia, e neghi nel contempo la copertura assicurativa se la stessa pioggia abbia determinato un allagamento conseguente alla formazione di un ruscello. Spingendo l’interpretazione data dal giudice di merito, che aveva invece dato ragione alla compagnia che non aveva risarcito il danno patito dal proprio assicurato, alle estreme conseguenze, si dovrebbe affermare che il danno determinato dal nubifragio è risarcito se la pioggia danneggia dall’alto, mentre non lo è se danneggia dal basso, il che non è ragionevolmente sostenibile. D’altra parte, afferma la Corte, ove si ritenga che un dubbio interpretativo permanga, vale la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo la quale, a norma dell’articolo 1370 cod. civ., in presenza di una clausola ambigua, la stessa va interpretata contra proferentem, ovvero contro colui che ha redatto i termini contrattuali (si veda, ad esempio, la sentenza 8 luglio 2014, n. 15476).

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