un modo di tutelare per il futuro, persone con difficoltà
Trust «Dopo di noi», liberalità esenti da imposta
Imposta esigibile quando il patrimonio passa a terzi alla morte del beneficiario
Con la circolare 34/E l’Agenzia interviene anche sul trust «Dopo di noi» previsto dalla legge 112/2016. Quest’ultima contiene specifiche disposizioni fiscali con particolare riferimento agli atti disposizione patrimoniale, tra cui l’esenzione dall’imposta di successione e donazione e l’applicazione delle indirette in misura fissa, laddove il trust abbia come beneficiari persone con disabilità grave e sia destinato a favorire la loro inclusione sociale, cura e assistenza.
L’imposta di successione e donazione
Un elemento di novità della circolare riguarda l’imposta di successione e donazione. Nel trust «Dopo di noi» tutti gli apporti liberali sono esenti dall’imposta, la quale è esigibile solo in un secondo momento, cioè quando si verifica la morte del beneficiario con disabilità e il patrimonio del trust si devolve in favore di terzi. Peraltro per questa tipologia di trust, nel caso di premorienza del beneficiario ai disponenti, è prevista una defiscalizzazione in favore di questi ultimi, dal momento che i beni residui sono loro restituiti senza scontare l’imposta di donazione: l’aspetto è stato espressamente ribadito dalla circolare, che sul punto parla di una «retrocessione» dei beni, che resta soggetta solamente alle imposte di registro e ipocatastali in misura fissa.
Il registro e le ipocatastali
Un’ulteriore importante precisazione riguarda proprio queste ultime imposte. In particolare è stato confermato che anche per i conferimenti a titolo oneroso (ad esempio l’acquisto di un immobile da parte del trustee) le imposte ipocatastali e di registro si applicano in misura fissa. Si tratta di una interpretazione favorevole dell’articolo 6, comma 6 della legge 112/2016, il quale parla genericamente di conferimenti senza specificare le modalità (a titolo oneroso o gratuito). L’impostazione seguita dalla circolare è sicuramente condivisibile dal momento che rispecchia le intenzioni del legislatore, volte a ridurre sensibilmente gli oneri fiscali connessi ai trasferimenti finalizzati alla tutela della vita, della dignità e della salute di persone con disabilità.
La sospensione dall’imposta di donazione
Un ulteriore argomento di interesse è che il meccanismo di sospensione dall’imposta di donazione tipico del «Dopo di noi» è stato finalmente recepito dalla circolare anche per le altre tipologie di trust, sebbene con una importante precisazione. La prassi ha evidenziato che se gli atti costitutivi o di dotazione del trust prevedono clausole che assegnano immediatamente ai beneficiari diritti pieni ed esigibili, l’imposta di donazione è dovuta sin da subito, senza dover “attendere” l’estinzione del trust. Questa impostazione rischia però di creare disparità di trattamento in situazioni analoghe.
Fonte : Il Sole 24 ore