La natura occulta dell’interesse composto.
commento alla recente sentenza 118/2023
Ci trovi spesso a disquisire con il giudice sulla natura del Mutuo alla Francese (il più adottato dalle banche) ovvero se il sistema del calcolo degli interessi sia legittimo oppure no, La questione in realtà non riguarda la struttura del mutuo alla francese, che ben può non prevedere la composizione degli interessi, ma l’interesse concreto applicato. In sostanza il mutuo alla francese è legittimo e non prevede (anche contrattualmente) l’interesse composto, ma la particolarità del calcolo che viene fatto, in realtà, può condurre ad una sua indeterminatezza ed alla presenza di un interesse composto.
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In una recente questione affrontata dallo studio presso il Tribunale di Firenze, abbiamo proprio affrontato questo ostacolo, cioè di fare capire al CTU designato e quindi al Giudice, che non era in discussione la legittimità del mutuo alla francese, ma di capire se nel calcolo effettivamente svolo dalla banca per produrre la quota interessi/capitale, si fosse prodotto in concreto un interesse maggiore e contrattualmente non dovuto. Infatti, secondo il CTP (nostro consulente di parte, quello del del Cliente) la verifica dei tassi applicati su ogni singola rata, a differenza dell’enunciata formula di calcolo da parte dell’istituto di credito, evidenziava l’applicazione di un interesse composto, vietato dalla stessa norma contrattuale. La presente causa è adesso a sentenza.
Sul punto soccorre la Sentenza 118/2023 del Tribunale di Latina ove il quesito correttamente posto da parte del Giudice aveva portato il proprio Consulente ad accertare che i piani di ammortamenti di detti contratti erano stati determinati con il regime della capitalizzazione composta degli interessi (e non con quello semplice previsto dall’art. 821, comma terzo,c.c.) con conseguente lievitazione del tasso oltre il tasso soglia.
Ne conseguiva la determinazione della gratuita del muto e condanna della banca alla restituzione degli importi incassati a titolo di interessi corrispettivi (in questo caso l’interesse maggiorato aveva portato anche all’usurarietà del mutuo).