Molti Si ricorderanno i finanziamenti delle Banche venete, fatti a clienti per l’acquisto delle proprie azioni : sospendete il pagamento delle rate in quanto non sono dovuti interessi e spese e le azioni tornano alla BPV, la quale deve rendere i soldi incassati.
Il Trun’una le di Venezia con sentenza 1220/2022, ha dichiarato la nullità di queste operazioni, ovvero:
Il divieto di assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie, sancito.dall’art 2358 c c., è norma imperativa la cui violazione comporta la nullità dell’operazione,..
Qualora emerga che la concessione di un finanziamento a un cliente sia intenzionalmente effettuato dalla Banca allo scopo di finanziare l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni della stessa banca, di tal che i negozi collegati risultano posti in essere intenzionalmente oltre che obiettivamente proprio e solo per conseguire acquisti finanziati, vietati dalla normativa imperativa, non può che disporsi la nullità dell’intero negozio giuridico, con la conseguente liberazione del cliente dagli obblighi contrattuali non ancora adempiuti.