Sospensione Cautelare della Lettera di Credito Internazionale

Grave Inadempimento contrattuale e tutela della salute pubblica alla base dell’accoglimento del provvedimento d’urgenza, inaudita altera parte, ex art. 700 cp.c

 

Tribunale di Prato

E’ possibile bloccare una Lettera di Credito Internazionale “Irrevocabile”

 

il Fatto:

Un’azienda pratese ha concluso un contratto di fornitura di tessuto con una società pachistana.

  1. Il contratto prevedeva espressamente il rispetto dei requisiti previsti per la composizione della merce dai Regolamenti Europei, incluso espressamente quanto previsto dall’Allegato XVII del Regolamento U.E. (e successive modifiche) denominato “REACH”, che prevede la restrizione di diverse sostanze dannose per la salute.
  2.  il pagamento  avveniva tramite l’emissione di una Lettera di Credito da parte dell’istituto di credito

Motivi del Ricorso:

Con la lettera di credito azionata veniva espressamente richiesta al fornitore l’invio di una dichiarazione di conformità al REACH, nonché i certificati per i test effettuati per la rilevazione di tali sostanze.
Dall’esame di questi test emergevano dubbi anche sul piano formale che hanno alimentato il sospetto che il fornitore abbia riprodotto con una sorta di “copia incolla” di precedenti test della società scrivente e che questi test fossero stati effettivamente elaborati da un centro di controllo.

La ricorrente procedeva ad esaminare tre dei colori acquistati che  hanno certificato la presenza di sostanze nocive proibite in Europa,  che lo rendono non commercializzabile. 

Appare chiaro che i documenti riportano dati non veritieri.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale rilevava innanzitutto che  dai fatti allegati e dalla documentazione prodotta, emergeva, sia pur nei limiti della cognizione sommaria, che il tessuto fornito era  stato realizzato in violazione della normativa europea e, in particolare, dell’Allegato XVII del Regolamento Reach che disciplina l’uso di sostanze chimiche.

rilevava come  la lettera di credito irrevocabile prevedesse che tra la documentazione da allegare per il pagamento vi fosse  il certificato firmato dal beneficiario attestante che le merci fatturate e spedite sono conformi al Regolamento Europeo Reach.

La  Consulenza tecnica di parte rilevava che il colore del tessuto  non rispettava i requisiti di composizione previsti dall’Allegato XVII del Regolamento Europeo Reach e che pertanto lo stesso risultava assoggettabile a restrizioni nell’ambito del territorio europeo.

Si considerava presente dunque  il fumus boni iuris e la contestazione dell’exceptio doli avanzata da parte ricorrente.

“Inaudita Altera Parte”: essenziale in questi casi il provvedimento senza prima convocare la controparte!

“Si sottolineava conseguentemente l’obiettiva difficoltà per l’acquirente  di recuperare l’importo mediante l’esperimento di un’azione ordinaria, sia a causa del suo cospicuo ammontare  sia perché la sede della fornitrice si trova in Pakistan e che  la convocazione della controparte, in virtù del luogo in cui la stessa ha sede, potrebbe comunque pregiudicare l’attuazione del provvedimento (la lettera di credito è di prossima scadenza);

letti gli artt.669bis – 669sexies e 700 c.p.c il Tribunale di Prato,

ordinava alla  Banca  di astenersi dall’effettuare ogni tipo di pagamento, in qualsiasi forma, anche parziale, .

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