Il mancato rinnovo del permesso – ZTL – annullamento delle multe – quando è possibile?
A seguito della “stretta” della Prefettura sull’annullamento delle multe seriali da varco elettronico per mancato rinnovo del permesso, anche la Giurisprudenza appare estremamente cauta nel prevedere la possibilità per l’ignaro cittadino o commerciante, che nonostante la persistenza dei presupposti per il rinnovo del Permesso ZTL, ometta distrattamente il rinnovo, commettendo così in poco tempo una serie di violazioni con il risultato che al momento della notifica del primo verbale (che di solito costituisce l’allarme di non avere rinnovato il permesso) abbia maturato sanzioni anche per migliaia di euro !!!
Infatti, la notifica del primo verbale potrà avvenire dopo 90 giorni e dunque lascia spazio per innumerevoli trasgressioni e conseguenti contestazioni!
LA SENTENZA: La situazione è stata di recente affrontata dallo studio, il quale in un contesto complessivamente negativo, ha ottenuto il riconoscimento da parte del Giudice di Pace di Prato, di un principio di diritto dal quale può derivare (ed è derivato nel caso in esame) uno sgravio anche importante delle sanzioni inflitte, con l’annullamento (parziale) dei verbali.
Tralasciano altre motivazioni che non sono allo stato accolte dall’organo giudicante (buona fede, diritto precostituito, Il rapporto tra il diritto alla libertà di movimento e i limiti al suo esercizio alla luce del criterio generale di ragionevolezza, ossia della giusta correlazione dell’atto allo scopo), la difesa del residente si è basata su un orientamento del giudice di legittimità del 2007, ribadito dalla Cassazione nel 2018.
In particolare le richiamate pronunce richiamano l’interpretazione – a nostro dire corretta – dell’art. 198 del c.d.s.,, coordinandola con le altre norme e principi che derivano dal nostro ordinamento giuridico, attinenti all’istituto della colpa nelle sanzioni amministrative e dunque dei suoi elementi oggettivi e soggettivi, della buona fede con l’oggettivo disvalore della condotta, dell’errore involontario dunque, della continuazione e del carattere unitario delle condotte, nonché della finalità educativa a cui deve tendere la pena che nel caso in esame risulterebbe ingiustificatamente ed eccessivamente punitivo!
La Cassazione civile ha così sancito la possibilità di configurare una sola condotta illecita precisando che
“ad ogni accertamento non deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, in particolare ove trattasi di condotte poste in essere sulla stessa strada entro un brevissimo lasso temporale, stante il carattere di durata e quindi unitario, delle predette condotte illecite” :
Sentenza che apre dunque ad una valutazione caso per caso delle plurime violazioni!
Così ha deciso il Giudice di Pace di Prato (febbraio 2020):
In effetti nella fattispecie in esame l’art. 198 del C.d.S. al secondo comma stabilisce che“nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione scriminante.”
Tuttavia l’orientamento in materia assunto dalla giurisprudenza costituzionale, citata sia dal ricorrente che dalla Polizia Municipale di Prato, ha stabilito che non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione e non si può escludere aprioristicamente la configurabilità di un’unica condotta e quindi di una sola violazione, ma occorre procedere a valutare se effettivamente il tempo intercorso tra le singole condotte illecite sia sufficiente per dar luogo a più azioni autonome, oppure se trattasi di condotte poste in essere sulla stessa strada e in un breve arco temporale, tale da far assumere alle stesse condotte un carattere di durata e quindi unitario.
Questo Giudice di Pace al riguardo condivide e fa proprie le argomentazioni svolte dal Giudice di Pace di Ravenna che, nel recepire detti orientamenti giurisprudenziali sopracitati, ha ritenuto che, qualora trattasi di condotte poste in essere sullo stesso tratto di strada in un breve lasso temporale, da intendersi anche nell’arco di una stessa giornata, può ritenersi configurata un’unica condotta di durata e quindi un’unica violazione.
Pertanto sulla base ditali argomentazioni e dei precedenti giurisprudenziali citati l’odierno ricorso deve essere parzialmente accolto, confermando il primo verbale accertato nell’arco di una stessa giornata ed annullando i successivi e confermando invece tutte le altre sanzioni per le singole violazioni commesse nei restanti giorni, come meglio specificato nel dispositivo.