R.G. N. 123/2026 ORDINANZA COLLEGIALE DEL TRIBUNALE DI PRATO IN SEDE DI RECLAMO CON CUI ACCOGLIE L’OPPOSIZIONE AVANZATA DA AVV. FRANCESCO QUERCI E GIA’ DISPOSTA DAL GIUDICE DELL’ESECUZIONE

Necessità della prova rigorosa in caso di scissione delle banca e di successiva cessione di una parte dei rapporti bancari

L’avvocato Francesco Querci riesce così ad ottenere la sospensione dell’esecuzione immobiliare da parte della banca sulla prima casa dei propri clienti, aprendo la possibilità di individuare una soluzione che consenta di salvare la loro abitazione dalla vendita all’asta.

IL CASO: la banca con cui il cliente tratteneva un rapporto di mutuo effettua un’operazione di scissione e cede al altra banca parte dei rapporti scissi. La cessionaria cede successivamente a terza società detti rapporti. La nuova cessionaria delega a sua volta una società di recupero crediti.

Viene avviata l’esecuzione immobiliare per la vendita all’asta dell’immobile. Gli esecutati attraverso l’Avv. Francesco Querci propongono opposizione all’esecuzione per vari motivi fra cui la mancanza di prova della cessione del rapporto, rilevando la differenza di contenuto fra l’atto di scissione e l’atto di cessione.

Il Giudice dell’Esecuzione accoglie l’opposizione. La banca procedente propone reclamo al Collegio.

Con Ordinanza 123/2026, il Collegio accoglie nuovamente le contestazioni dell’esecutato e respinge il reclamo condannando la Banca alle spese per entrambe le due fasi di giudizio.

In sostanza la banca non è stata in grado di provare che il rapporto bancario azionato fosse incluso non tanto o non solo nella successione cessione bancaria, ma anche fra i rapporti oggetto della precedente scissione bancaria. A nulla è valsa la dichiarazione notarile di deposito presso lo studio della lista clienti ceduti e della certificazione del funzionario della banca, non sottoscritta.

Share This