Cassazione civile sez. I, 25/06/2025, n.17173

La mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi in un mutuo bancario a tasso fisso non causa la nullità del contratto

l’orientamento consolidato sull’esclusione di ogni forma di anatocismo nell’ambito dei piani d’ammortamento in questione: in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass., S.U., n. 15130/2024).

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