Una recente decisione della Corte di cassazione, ottenuta dall’avv. Francesco Querci, chiarisce come vanno determinati i compensi del geometra consulente tecnico di parte (CTP) e limita l’uso delle vecchie tariffe professionali.
Numero registro generale 17604/2020 Numero sezionale 1964/2025 Numero di raccolta generale 31379/2025 Data pubblicazione 01/12/2025
Perché questa decisione è importante per i nostri clienti
Quando un tecnico (in questo caso un geometra) assiste una parte in giudizio come consulente tecnico di parte, il suo lavoro non è un’attività “accessoria” o marginale, ma una vera prestazione professionale intellettuale.
La Cassazione ha richiamato i giudici di merito a rispettare regole più rigorose nel calcolo del compenso, evitando tagli arbitrari e liquidazioni meramente “simboliche”. Questo ha un impatto concreto:
- per i professionisti tecnici, che vedono meglio tutelato il valore del loro lavoro;
- per i clienti, che possono contare su consulenze tecniche qualificate, sapendo che il sistema riconosce adeguatamente queste prestazioni
Che cosa ha deciso la Cassazione (in parole semplici)
- Il geometra CTP è un professionista intellettuale, non un semplice prestatore d’opera “materiale”
- Il rapporto con il cliente rientra nelle regole sul compenso dei professionisti (art. 2233 c.c.), non in quelle sul contratto d’opera generico (art. 2225 c.c.).
- Tradotto: il lavoro del CTP viene trattato come quello di un qualsiasi professionista iscritto all’albo (avvocato, commercialista, ecc.), con le relative garanzie.
- Prima viene l’accordo scritto, poi (solo se manca) interviene il giudice
- Se geometra e cliente hanno concordato il compenso, quell’accordo prevale
- Se manca un accordo chiaro, il giudice deve:
- verificare se esistono tariffe o usi davvero pertinenti a quel tipo di attività;
- in mancanza, determinare lui il compenso, sentita l’associazione professionale, e tenendo conto dell’importanza dell’opera e del decoro della professione.
- Le vecchie tariffe dei geometri non si applicano automaticamente al CTP in giudizio
- Le tariffe storiche erano pensate soprattutto per l’attività “classica” del geometra (progetti, rilievi, perizie stragiudiziali).
- Per il lavoro svolto in tribunale come consulente di parte non si può più usare in modo meccanico la tariffa del 1949: oggi contano l’accordo, i parametri e la concreta attività svolta. [5] [4] [1] [2]
- Il compenso non si può decidere “a occhio” né per imitazione di CTU e CTP di controparte
- Gli importi riconosciuti al CTU o al CTP dell’altra parte possono essere un riferimento di contesto, ma non un automatismo.
- Il giudice deve guardare al lavoro effettivamente svolto per il proprio cliente: studio degli atti, sopralluoghi, partecipazione alle operazioni peritali, note critiche, udienze, durata dell’incarico, valore e complessità della causa.
