È nulla, per vessatorietà , la clausola che esclude l’ applicazione dell’ art. 1957 c.c. nei confronti dei fideiussori consumatori

Due principi della Sentenza 04/08/2025, n.1219 Trib Vi.

Nel contratto di mutuo bancario, l’ omessa indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi e della composizione delle rate tra capitale e interessi rende indeterminata la clausola sugli interessi, con conseguente ricalcolo del debito ai sensi dell’ art. 117 T.U.B. La clausola ” a semplice richiesta scritta” non trasforma la fideiussione in contratto autonomo di garanzia. È nulla, per vessatorietà , la clausola che esclude l’ applicazione dell’ art. 1957 c.c. nei confronti dei fideiussori consumatori, con conseguente decadenza del creditore se non esercita il diritto entro il termine di sei mesi.

In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non … vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell’ammontare finale dell’importo da restituire” – Cass. n. 7382/2025) precisa che la chiarezza dell’impegno economico assunto con la stipulazione del contratto debba emergere comunque dall’insieme dei dati ivi indicati, per quanto al netto della specificazione del regime di capitalizzazione degli interessi: devono essere dunque definiti l’importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse nominale ed effettivo, la periodicità delle rate e la loro composizione per quote di capitale e interessi.

Quanto invece alla posizione dei fideiussori, si osserva quanto segue.

Innanzitutto, la garanzia in atti va correttamente qualificata alla stregua di un contratto tipico di fideiussione e non alla stregua di un contratto autonomo di garanzia. In presenza della clausola 7 che impone ai garanti di pagare al creditore “immediatamente” e “a semplice richiesta scritta” (doc. 2 attoreo) non si deve automaticamente propendere per la configurazione di un contratto autonomo, ma è necessario indagare quale fosse la reale ed effettiva volontà delle parti. Qualora emerga dal tenore complessivo del rapporto tra di esse intercorrente che le stesse hanno voluto configurare le obbligazioni del garante in termini di dipendenza rispetto a quelle che il debitore principale detiene nei confronti del proprio creditore, dovrà ravvisarsi una fideiussione, appunto accessoria, al rapporto fondamentale sotteso, oggetto della garanzia, secondo quanto scandito dalle pertinenti disposizioni codicistiche; qualora invece emerga che l’intento dei contraenti era quello di rafforzare la posizione creditoria non solo con l’affiancamento di un ulteriore soggetto obbligato, ma altresì con la possibilità di pretendere l’adempimento da parte di quest’ultimo a prescindere dalle vicende relative al rapporto fondamentale, dovrà ravvisarsi allora un contratto autonomo di garanzia. In questo senso ha statuito la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 34678/2024 e, ancora prima, con le sentenze n. 16825/2016, n. 5044/2009 e n. 4661/2007, quest’ultima con ampia e condivisibile motivazione.

La clausola “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” comporta solitamente l’impegno del garante a pagare non appena il creditore gliene faccia richiesta a seguito dell’inadempimento del debitore principale, con la facoltà poi di richiedere indietro la ripetizione di quanto indebitamente percepito: trattasi della c.d. pattuizione solve et repete disciplinata dall’art. 1462 c.c., che non comporta ipso iure la riqualificazione di un’obbligazione accessoria in obbligazione astratta, ma senz’altro ha come effetto dirimente quello di attenuare l’accessorietà dell’obbligazione, per così dire, secondaria.

Le tre figure che così si delineano possono essere disposte secondo un ordine di progressiva attenuazione delle eccezioni che il garante può opporre al creditore in caso di richiesta di adempimento da parte di quest’ultimo. A un estremo si colloca il contratto autonomo di garanzia, nell’ambito del quale il garante, come noto, può opporre solo la c.d. exceptio doli generalis, evitando il pagamento solo quando la pretesa creditoria integri un abuso fraudolento del diritto, mentre all’estremo opposto si colloca la fideiussione tipica, ove il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che allo stesso potrebbe opporre anche il debitore principale. In posizione intermedia si colloca invece la fideiussione con clausola solve et repete, ove il fideiussore può opporre al creditore le sole eccezioni attinenti all’esistenza e alla validità del credito, in deroga all’art. 1945 c.c. e in coerenza con quanto dispone l’art. 1462 c.c., nonché le eccezioni inerenti a una specifica inoperatività della fideiussione medesima per cause indipendenti dal contratto sotteso da cui è scaturito il credito garantito (quali quelle ex art. 1955 c.c., ex art. 1956 c.c. ed ex art. 1957 c.c.): le eccezioni che il fideiussore che si è obbligato con la clausola solve et repete non può opporre al creditore, a differenza del fideiussore ordinario, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle attinenti alla rimessione totale o parziale del debito (ex art. 1239 c.c.), alla compensazione con un controcredito (ex art. 1247 c.c.), all’estinzione per confusione (ex art. 1255 c.c.), ad altri fatti impeditivi o modificativi derivanti dai rapporti personali tra i soggetti coinvolti (ex art. 1297 c.c.).

Nella presente fattispecie ricorre senz’altro quest’ultima figura, dovendosi concludere, per quanto di rilievo, per l’applicabilità in astratto dell’art. 1957 c.c. invocato dagli opponenti.

In concreto, la citata disposizione risulta però derogata dalla clausola 6 della fideiussione in atti (doc. 2 attoreo), di cui però gli opponenti predicano la nullità in primis per violazione della normativa anticoncorrenziale e in secundis per violazione della normativa consumeristica.

Con specifico riguardo alla clausola 6 delle fideiussioni in atti (l’unica di cui viene dagli opponenti dedotto un concreto rilievo applicativo).

Tale clausola appare invero vessatoria alla luce dell’art. 33, c. 2, lett. t), cod. cons. in quanto limita la facoltà dei consumatori di opporre alla Banca l’eccezione di decadenza di cui all’art. 1957 c.c. e in quanto AMCO non ha offerto, ai sensi della medesima disposizione, la prova contraria rispetto alla presunzione di vessatorietà, nemmeno proponendosi di dimostrare di aver condotto una trattativa specifica e individualizzata che avesse riguardato anche la pattuizione in esame.

Va dichiarata pertanto la nullità relativa (circoscritta cioè alle sole posizioni di Pa.Pi. e Pa.Fa.) della clausola di deroga del menzionato art. 1957 c.c., con l’effetto che occorre verificare se nel caso di specie il termine decadenziale ivi previsto per il recupero del credito, di sei mesi a decorrere dalla scadenza del debito, sia stato rispettato dalla Banca creditrice.

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