Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 10 febbraio 2022, n. 4321

La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.

La cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato da un correntista avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla banca, ove si contestava la violazione dell”art. 6 delib. CICR 9 febbraio 2000, negando, la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi: il tasso annuo nominale, infatti, risultava essere corrispondente al tasso annuo effettivo.

A riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che la delibera CICR, cui l’art. 120, comma 2, t.u.b. ha demandato la fissazione di «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi» nelle operazioni bancarie, ha subordinato l’anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicitàdella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa.

La decisione Corte: «la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione».

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