Ottenuto dal Tribunale di Pistoia i provvedimenti cautelari – inaudita altera parte – a tutela dei minori a seguito del deposito del Ricorso per la separazione (giudiziale), ma prima dell’udienza presidenziale per i provvedimenti d’urgenza.

Confermata la competenza del Tribunale Ordinario anche se i provvedimenti riguardavano (anche) i figli minori

norme di riferimento: artt. 330; 333; 342 bis e ter e 317 codice civile

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